Dal 1° luglio entra in vigore la riforma del secondo pilastro disegnata dalla Legge di Bilancio 2026: adesione automatica dei neoassunti, nuove rendite flessibili, e la portabilità del contributo del datore di lavoro che apre alla concorrenza tra fondi. Ma una parte parte sul serio, un'altra è già stata rinviata al 31 ottobre. Guida alle novità, fondi aperti e chiusi a confronto.
La previdenza complementare italiana non cambiava nei suoi meccanismi di fondo dal 2007, quando il silenzio-assenso sul TFR aveva provato — con risultati modesti — a spingere i lavoratori dentro i fondi pensione. La Legge di Bilancio 2026 ci riprova, e lo fa con la riforma più organica del secondo pilastro dell'ultimo ventennio. Le norme sono concentrate nei commi 195-205 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ed entrano in vigore — in larga parte — dal 1° luglio 2026.
Conviene partire dal motivo. Secondo la COVIP, a fine 2024 la partecipazione alla previdenza complementare si fermava al 38,3% delle forze di lavoro, e i versanti effettivi erano appena il 27,6%. Il patrimonio dei fondi vale circa l'11% del PIL: una cifra che, confrontata con i Paesi che hanno costruito davvero un secondo pilastro, resta piccola. La riforma nasce per smuovere questi numeri. Se ci riuscirà è un'altra questione — e su quella, come vedremo, il debutto del 1° luglio porta già qualche ombra.
L'adesione automatica per i neoassunti
È la novità che cambia il default. Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima occupazione vengono iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare. Non è più solo la destinazione del TFR a finire nel fondo per silenzio: è l'adesione stessa a diventare la condizione di partenza, da cui occorre attivamente uscire.
Il meccanismo è questo. Il neoassunto viene iscritto al fondo negoziale previsto dal proprio contratto collettivo. Ha 60 giorni per rinunciare, oppure per scegliere una forma pensionistica diversa da quella di riferimento. Se non fa nulla, resta dentro: il TFR maturando confluisce nel fondo e, al ricorrere di determinati requisiti, vi affluiscono anche il contributo del lavoratore e quello del datore previsti dal contratto.
La Ragioneria Generale dello Stato stima circa 100mila nuove adesioni tacite all'anno. Un numero che dice due cose insieme: che la platea non è enorme — riguarda solo chi entra ora nel mercato del lavoro — e che l'effetto sarà graduale, costruito una coorte di neoassunti alla volta.
C'è poi un cambio meno visibile ma sostanziale. Le somme delle adesioni automatiche non finiranno più, come accadeva col silenzio-assenso classico, in un comparto esclusivamente garantito — prudente ma a rendimento quasi nullo. I fondi devono ora prevedere percorsi di investimento life-cycle, con il profilo di rischio modulato sull'età e sull'orizzonte temporale dell'aderente: più azionario da giovani, progressiva messa in sicurezza avvicinandosi alla pensione. Sulla carta è la scelta giusta. Nella pratica, vedremo, è anche il punto più scoperto del debutto.
Le nuove forme di erogazione: la rendita esce dalla sua gabbia
La seconda gamba della riforma riguarda la fase finale, quella del pensionamento. Fino a oggi chi arrivava alla prestazione aveva due strade quasi obbligate: la rendita vitalizia o il capitale (entro i limiti di legge). La legge 199/2025 ne aggiunge di nuove, pensate per dare flessibilità e per togliere di mezzo il timore più diffuso — quello di morire presto e «regalare» il montante alla compagnia che eroga la rendita vitalizia.
Dal 1° luglio 2026 arrivano due opzioni:
- La rendita a durata definita: invece di durare tutta la vita, viene erogata per un periodo prestabilito al momento della scelta, parametrato sull'aspettativa di vita. Si può anche fissare una durata superiore all'aspettativa statistica, riducendo gli importi periodici ma allungando la copertura.
- I prelievi liberamente determinabili: l'aderente decide importi e tempi dei prelievi, con il vincolo che non superino le rate della rendita a durata definita non ancora incassate.
A queste si aggiunge — ma con una data diversa, su cui torno tra poco — l'erogazione frazionata del capitale, distribuito su un periodo scelto dall'aderente (minimo cinque anni), con cadenza tra mensile e annuale. È l'opzione fiscalmente meno vantaggiosa, tassata al 20% riducibile al 15% con l'anzianità di partecipazione.
Una precisazione che vale la pena fare: i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria restano per ora fuori da queste nuove opzioni.
La portabilità del contributo del datore: qui si apre la concorrenza
È, dal punto di vista del mercato, la novità più dirompente. Fino a oggi il contributo del datore di lavoro — quei punti percentuali che l'azienda aggiunge se il lavoratore versa la sua quota — era di fatto un legame: trasferendo la posizione a un altro fondo, lo si perdeva. Era il principale freno alla mobilità tra forme pensionistiche, e teneva i fondi negoziali al riparo dalla concorrenza dei fondi aperti e dei PIP.
La riforma scioglie il nodo. Decorsi due anni di partecipazione a una forma che prevede il contributo datoriale, il lavoratore potrà trasferire l'intera posizione — montante, TFR e anche il contributo del datore previsto dal contratto — verso il fondo che preferisce, sia esso aperto o un PIP. In parallelo, viene introdotta la libertà di scegliere dove destinare il contributo aziendale, tra fondo negoziale, fondo aperto e PIP.
Per i fondi negoziali, storicamente più economici ma anche meno «vendibili», è la fine di una rendita di posizione. Per l'aderente, è potere contrattuale: il datore deve seguire la sua scelta, non viceversa.
Aperti, chiusi, PIP: chi è chi
Per orientarsi in queste novità conviene tenere a mente le tre forme.
| Forma | Cos'è | Cosa cambia con la riforma |
|---|---|---|
| Fondi chiusi (negoziali) | Nati da contratti collettivi di categoria, riservati a chi appartiene a quel settore. Costi bassi, contributo del datore | Restano il fondo di riferimento per l'adesione automatica; perdono l'esclusiva sul contributo datoriale grazie alla portabilità |
| Fondi aperti | Istituiti da banche, assicurazioni, SGR, aperti a tutti. Più flessibili, in genere più costosi | Diventano destinazione possibile per il contributo del datore e per il trasferimento dell'intera posizione |
| PIP | Piani individuali pensionistici di natura assicurativa, su base individuale | Anch'essi destinatari possibili del contributo datoriale e dei trasferimenti |
La direzione è chiara: meno gabbie, più libertà di movimento per il risparmiatore — e più pressione competitiva su costi e rendimenti, che è poi il modo più efficace per migliorare le prestazioni finali.
La falsa partenza: cosa parte davvero il 1° luglio
Qui serve onestà, perché il calendario è meno lineare di quanto i titoli lascino intendere. La riforma «entra in vigore» il 1° luglio, ma una parte rilevante è già stata rinviata.
Il 31 ottobre 2026 — slittamento disposto in sede di conversione di due decreti successivi, il decreto PNRR per la portabilità e il decreto «Primo maggio» per l'erogazione frazionata — è la nuova data per la portabilità del contributo datoriale, per la libertà di destinazione del contributo aziendale e per l'erogazione frazionata del capitale. Le nuove forme di rendita, inoltre, godono di un regime transitorio prolungato fino al 31 dicembre 2026: i fondi hanno tempo fino a fine anno per renderle operative.
A fissare le regole del gioco è intervenuta la COVIP, con una sequenza di direttive a giugno: il 19 per l'informativa che i datori privati devono ai neoassunti, il 23 con le istruzioni operative generali, il 25 con quelle sulle nuove rendite.
Il Sole 24 Ore ha parlato apertamente di «falsa partenza»: secondo il quotidiano, pressoché tutti i fondi sono arrivati all'appuntamento del 1° luglio senza essere pronti ad accogliere i neoassunti nei comparti life-cycle, e manca all'appello la campagna informativa istituzionale che avrebbe dovuto accompagnare la riforma. Insomma: l'impianto normativo c'è, l'attuazione arranca. Una previdenza complementare che riparte un po' come è sempre ripartita in Italia — con la legge avanti e l'operatività dietro.
Cosa significa, in pratica, per chi un fondo ce l'ha già
Una rassicurazione, prima di tutto: per chi non è alla prima assunzione non cambia nulla d'ufficio. La scelta fatta in passato resta valida, non c'è alcun obbligo di rifarla. Ma le nuove leve sono a disposizione anche di chi è già dentro.
Da fine ottobre, chi è iscritto da almeno due anni a un fondo con contributo datoriale potrà guardarsi intorno e, se trova condizioni migliori, trasferire tutto senza lasciare sul tavolo il contributo dell'azienda. E chi si avvicina alla pensione avrà, entro fine anno, un ventaglio di opzioni di uscita più ampio di quello rigido a cui era abituato. Sul fronte fiscale resta in vigore il tetto di deducibilità salito a 5.300 € l'anno dal 1° gennaio 2026, prima rivalutazione dopo quasi vent'anni di 5.164,57 € immobili.
Il secondo pilastro, in fondo, smette di essere una stanza in cui si entra e si resta, e diventa qualcosa di più simile a un conto che si può spostare. Resta da vedere se gli italiani, dopo vent'anni di diffidenza, avranno voglia di usarlo.
Questo articolo ha scopo puramente informativo e divulgativo e non costituisce consulenza finanziaria. Le date e le modalità attuative dipendono dalle direttive COVIP e potrebbero essere ulteriormente precisate.
Fonti
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Le novità della Legge di Bilancio 2026, in vigore dal primo luglio, in materia di previdenza complementare
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 195-205 — via Fondazione CDL Milano
- Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica — Utili novità per la previdenza complementare (partecipazione 38,3%, patrimonio 11% PIL, stima RGS ~100mila adesioni tacite/anno, soglia deducibilità)
- Il Sole 24 Ore — Rischio falsa partenza per la riforma dei Fondi pensione dal 1° luglio (rinvio al 31 ottobre, regime transitorio rendite fino al 31 dicembre, direttive COVIP)
- La Legge per Tutti — Previdenza complementare: le nuove opzioni di prestazione dal 1° luglio 2026 (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)
- CGIL — Previdenza complementare, cosa cambia dal 1° luglio 2026
(Fonti consultate il 30/06/2026.)


